ROTTERDARM Rules Innovation • GENOVA 19 JAN 2010 • Propeller Club Port of Genoa

Lunedì 18 gennaio 2010 | 00:00
Mancano alcuni Stati importanti quali: Australia, Canada, Cile, Finlandia, Germania, Gran Bretagna e Nuova Zelanda
Lo scorso Settembre a Rotterdam nuovo protocollo istituito dalle Nazioni Unite per i contratti delle spedizioni che utilizzano, anche solo parzialmente, un vettore marittimo, le cosiddette Rotterdam Rules.
15 Paesi hanno sottoscritto il trattato, ma affinché esso diventi operativo servono almeno 20 adesioni. Gli Stati che hanno firmato oggi sono:
Congo, Danimarca, Gabon, Ghana, Grecia, Guinea, Nigeria, Norvegia, Olanda, Polonia, Senegal, Spagna, Svizzera, Togo e USA.
Responsabilità - Le Rotterdam Rules non hanno diviso solamente i Governi, ma anche gli operatori del trasporto, tra cui ferve un vivace dibattito già da alcuni mesi.
Per esempio, l'Ass Europea dei vettori marittimi ECSA è favorevole al protocollo e oggi ha invitato i Governi a firmarlo, mentre l'Ass. Mondiale dell'autotrasporto IRU è contraria.
Il principale punto discordante tra gli operatori è la DISTRIBUZIONE delle responsabilità relative al trasporto.
- Le Rotterdam Rules adottate dall'Assemblea generale Onu dell'11 dicembre 2008, dovranno sostituire le attuali Hague Rules (del 1924), Hague-Visby Rules e Hamburg Rules (entrambe del 1978), integrandole e aggiornandole all'introduzione di nuove TECNOLOGIE.
Per esempio, le attuali norme non prendono in considerazione le merci containerizzate e lo scambio elettronico dei documenti.
Intermodalità - Sebbene siano nate per il trasporto marittimo, esse coinvolgono anche gli operatori di quello terrestre e fluviale, quando operano in regime d'intermodalità con il mare.
Secondo i promotori, le Rotterdam Rules renderanno più moderna l'intera CATENA LOGISTICA, mentre per i detrattori esse caricano determinati operatori di responsabilità e di costi che non competono loro.
Le principali innovazioni delle Rotterdam Rules sono:
Un unico contratto per l'intera spedizione, sia nel tragitto marittimo, sia in quello terrestre
Responsabilità chiare ed univoche
Chiara descrizione degli obblighi e dei diritti di vettori, spedizionieri e destinatari delle merci
Convenzioni internazionali uniformi in tutti i Paesi

• GENOVA organizza Incontro sui documenti elettronici del trasporto marittimo il 19 gennaio 2010 GENOVA c/o saloni ristorante “La Marina” Fiera di Genova, incontro sul tema “I documenti elettronici del trasporto marittimo e le realtà legali ed operative” organizzato dal vice presidente del The International Propeller Club Port of Genoa, Giorgia Boi.
La circostanza che molte attenzioni sono date ai documenti elettronici del trasporto da parte della nuova convenzione trasporto marittimo e multimodale, le cosiddette Rotterdam Rules, aperta alla firma dall'ONU il 23 settembre 2009 - ha rilevato il Propeller di Genova - costituisce l'occasione per riaprire il dibattito sulla valenza degli strumenti telematici nell'ottica trasportistica, valutando le attuali realtà operative ed i possibili futuri scenari.
Giorgia Boi, docente di Diritto della Navigazione e Diritto dei Contratti Marittimi Facoltà di Economia di Genova, introduce l'incontro analizzando “Le nuove determinazioni normative sugli strumenti elettronici nel trasporto marittimo”.
Relatori Franco Maria Rondini, managing director di APL Italia Agencies Srl,
Genova (“Maritime Carriers and Shipping Agents E-Commerce's experience”),
Luigi Massone, S.I.A - responsabile server Istituto Giannina Gaslini (“Applicazione relative alla firma digitale e forme di garanzia”,
e Letizia Radoni, direttore della Banca d'Italia - Sede di Genova (“Il punto di vista della Banca d'Italia in merito alla gestione documentale digitale”).
ROTTERDARM RULES INNOVATION • GENOVA 19 JAN 2010 • Propeller Club Port of Genoa //// Maritime Carriers and Shipping Agents E-Commerce's experience

Commenti

Devi eseguire il Login per pubblicare un commento

Questo articolo non e' ancora stato commentato

Lascia un commento!