• volcano Adv & Tour Operator EMERGENZA nube Vulcanica • Voli REGOLE SEMPLICI su Come comportarsi se si è acquistato un pacchetto o un servizio turistico

Lunedì 19 aprile 2010 | 00:00
• volcano Adv & Tour Operator EMERGENZA nube Vulcanica • Voli REGOLE SEMPLICI su Come comportarsi se si è acquistato un pacchetto o un servizio turistico

il vulcano Eyjafjallajökul, in Islanda, ha costretto gli Enti preposti alla sicurezza del volo a chiudere temporaneamente un gran numero di scali
in tutta Europa, con una conseguente cancellazione dei voli.

Poiché molti viaggiatori stanno già soffrendo enormi ed immaginabili disagi, rammentiamo - agli addetti ai lavori Tour Operator e Agenzie di Viaggio, nell’interesse tanto loro quanto dei propri clienti – le norme del
D.Lgs. 206/2005 “Codice del Consumo” che regolano le situazioni
in cui il cliente che abbia acquistato un “pacchetto turistico“
sia IMPOSSIBILITATO a partire o a tornare
nei modi e tempi originariamente previsti.

ART. 91 – (Modifiche delle condizioni contrattuali )

1. Prima della partenza l’organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue, ai sensi dell’articolo 90.

2. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore può recedere, senza pagamento di penali, ed ha diritto a quanto previsto nell’articolo 92.

3. Il consumatore comunica la propria scelta all’organizzatore o al venditore entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma 2.

4. Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non può essere effettuata, l’organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del consumatore, oppure rimborsa quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno.

5. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il consumatore non l’accetta per un giustificato motivo, l’organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

ART. 92 – (Diritti del consumatore in caso di recesso o annullamento
del servizio)

1. Quando il consumatore recede dal contratto nei casi previsti dagli articoli 90 e 91, o il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del consumatore, questi ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo, oppure gli è rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, la somma di danaro già corrisposta.

2. Nei casi previsti dal comma 1 il consumatore ha diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.
3. Il comma 2 non si applica quando la cancellazione del pacchetto turistico dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto ed il consumatore sia stato informato in forma scritta almeno venti giorni prima della data prevista per la partenza, oppure da causa di forza maggiore, escluso in ogni caso l’eccesso di prenotazioni.
Quindi, qualora la partenza già programmata non si effettui per l’inoperatività dello scalo, il cliente potrà richiedere una RIPROTEZIONE

di DATA, posticipando la partenza senza alcun limite
(considerare valido un limite di 365 giorni)
di DESTINAZIONE
Il tutto esattamente così come stabilito dall’art. 92 c.1

Oppure, qualora il consumatore non accetti, per validi motivi,
la riprotezione eventualmente proposta dall’organizzatore,
potrà richiedere il rimborso totale di quanto già pagato.
In questo caso, è facoltà riservata al consumatore quella
di accettare eventuali buoni utilizzabili in futuro
(senza limitazioni di data) o pretendere il rimborso in denaro.

N.B.: Come agire in caso di prenotazione SOLO HOTEL, sia in Italia che all’estero, dove i clienti sono impossibilitati ad usufruire del servizio prenotato a causa della CANCELLAZIONE dei voli ?

RISPOSTA: La mancata presentazione del cliente in hotel è considerata “no show” e come tale assoggettata a penale da cancellazione sulla base degli accordi assunti in fase di prenotazione.
Giuseppe Mazza T.O.





Commenti

Devi eseguire il Login per pubblicare un commento

Questo articolo non e' ancora stato commentato

Lascia un commento!